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Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)

La valutazione d’Incidenza Ambientale: quadro normativo di riferimento, metodologia e motivazioni della scelta.

 

    Premesso che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di interesse generale perseguito dalla Comunità Europea fu emanata la Direttiva n. 92/43/CEE definita “Direttiva Habitat” allo scopo principale di promuovere e mantenere la biodiversità di habitat e specie vegetali e animali all’interno dei Pesi Membri tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

    Con lo stesso scopo l’Unione Europea aveva già adottato la direttiva 79/409/CEE, definita “Direttiva Uccelli” poi sostituita dalla 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

    Il nobile obiettivo della salvaguardia della biodiversità, è stato operativamente perseguito tramite la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti, denominata Rete Natura 2000 individuante grandi aree che, per la presenza di habitat o specie vegetali e/o animali riconosciuti “di interesse comunitario” meritano di essere salvaguardate e protette. (Zona di Protezione Speciale e/o un Sito di Importanza Comunitaria)

    L’art. 6 comma 3 della stessa Direttiva Habitat ha introdotto la procedura di valutazione d’incidenza per salvaguardare l’integrità dei siti o proposti siti di rete Natura 2000, attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, interni o esterni ai siti, e non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie, per i quali si ritenga che si possano avere effetti significativi che condizionino l’equilibrio ambientale.

    A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat è stato recepito con DPR  8 Settembre 1997, n 357. 

    In seguito all’adeguamento tecnico e scientifico, la direttiva 92/43/CEE è stata modificata con la Direttiva 97/62/CEE, conseguentemente recepita con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999; successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n. 120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97.

 

    In attuazione dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 357/97 le Regioni individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie inseriti negli allegati delle normative comunitarie; la Regione Toscana ha individuato, i proposti Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

 

    La Regione Toscana con la L.R. n. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, riconosce un ruolo strategico ai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai Siti di Interesse Regionale (SIR) e ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) e li classifica Siti di Importanza Regionale (S.I.R.), estendendo a tutti i siti le norme di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

 

    Con la L.R.56/00 la Regione individua inoltre ulteriori habitat e specie, di elevato interesse ambientale regionale, non compresi negli allegati delle Direttive comunitarie. Con la modifica dell’art. 15 comma 2 della L.R. 56/2000 operata dalla L.R. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) all’art. 195, si indica che “Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della LR 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui allegato D  [omissis] devono contenere ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza [omissis], apposita relazione d’incidenza”. Questa relazione integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata (art. 16 comma 3 - LR 1/2005) ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito.

 

    La valutazione d'incidenza, in ambito nazionale, fu disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 il quale, al comma 2 che stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. 

    

    Per i piani o gli interventi che interessano Siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 

    Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.

    

 

    Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

  • una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;

  • un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

 

    Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VIA (DPR120/2003, art.6, comma 4); pertanto, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra il progetto e le finalità di conservazione del sito in base agli indirizzi dell’all.G.

    

        Il percorso valutativo della valutazione d'incidenza proposto nella guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University, si compone di 4 fasi principali:

 

  1. FASE 1: verifica (screening) – identificazione della possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, qualora l'incidenza risulti significativa;

  2. FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure di compensazione necessarie;

  3. FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;

  4. FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

 

    La valutazione di incidenza costituisce dunque una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito. Pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell’ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA.

    La valutazione di incidenza si pone infine come obiettivo quello di verificare i rapporti degli interventi con le specie e gli habitat di interesse comunitario/regionale e con l’integrità dei Siti della Rete Natura 2000. 

    La valutazione di compatibilità ambientale o paesaggistica è affidata ad altri strumenti quali VIA o VAS.

 

    La Regione Toscana con la la nuova normativa entrata in vigore il 9 Aprile 2015 relativa alla L.R. del 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” ha riconosciuto ai Siti della Rete Natura 2000 un ruolo strategico: costituiscono, insieme alle aree di collegamento ecologico ed alle zone umide di importanza internazionale, il "sistema regionale della biodiversità”. 

    In particolare, agli artt. 87 e 88, la L.R. 30/2015 specifica che i piani urbanistici e di settore, gli atti di programmazione, gli interventi ed i progetti che possono determinare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.inc.A) prevista dall'art. 5 del D.P.R. 357/1997. 

 

    La Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto dalle succitate Direttive e dai Decreti ministeriali a protezione e tutela della biodiversità ha promulgato un importante apparato normativo sia con Leggi Regionali finalizzate alla tutela della biodiversità e alle Valutazioni ambientali conseguenti quali:

 

• L.R. 10 del 12 febbraio 2010 e smi: Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza

• DGRT 916 del 28 febbraio 2011

• L.R. 30 del 19 marzo 2015: Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale

• DGRT 119 del 12 febbraio 2018

 

    sia con specifiche misure di conservazione per i SIC/ZSC, ZPS e SIR mediante l'approvazione delle seguenti deliberazioni:

 

• DCRT n. 6 del 21 gennaio 2004

• DGRT n. 644 del 5 luglio 2004

• DGRT n. 454 del 16 giugno 2008: sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS ed è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS in base alle loro caratteristiche ambientali e i relativi divieti e obblighi

• DCRT n. 80 del 22 dicembre 2009

• DCRT n. 35 del 8 giugno 2011

• DCRT n. 1 del 28 gennaio 2014:

• DGRT n. 1006 del 18 novembre 2014: Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)

• DGRT n. 1223 del 15 dicembre 2015 (all. A - all. B - all. C): sono state approvate le misure di conservazione per i SIC toscani, quale adempimento richiesto dal Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione con specifico Decreto ministeriale dei SIC quali ZSC

  • DCRT n. 27 del 26 aprile 2017

 

    sia con la redazione di specifici Piani di gestione che si configurano come lo strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione. 

 

    La Regione Toscana con DGR n. 1014 del 16 dicembre 2009 ha definito uno standard comune per l'elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, con l'obiettivo di valorizzare i riferimenti metodologici disponibili a livello europeo, nazionale e di altre regioni italiane.

 

    Con la L.R. del 1 agosto 2016, n.48 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale per quel che concerne le V.Inc.A sono state apportate modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 precedentemente citata in merito al passaggio di competenze (fondamentalmente alla Regione). 

    Particolarmente attinente è invece l’Art. 57 “Valutazione di incidenza di interventi e progetti” in sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 30/2015.

 

    Il 28 Dicembre 2016 è stata inoltre pubblicata la nuova normativa in materia di V.Inc.A sempre a corredo della L.R. 30/2015 con deliberazione del 19/12/2016 n. 1319 con i relativi allegati che chiariscono le eventuali “progetti, attività o interventi ritenuti non apri a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000” e la nuova modalità di presentazione delle relazioni di incidenza.

 

    Per le Riserve Naturali Regionali: l'art. 52 della L.R. 30/2015 subordina la realizzazione di interventi, impianti ed opere nelle aree comprese all'interno delle Riserve Naturali Regionali al preventivo rilascio di nulla osta della struttura regionale competente. 

 

    L'art. 123 bis della L.R. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di nulla osta e di V.Inc.A relative a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a Verifica di Assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale.

    

    Tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del nulla osta e della VIncA per il tramite:

 

 

  1. dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;

  2. dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;

  3. delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (L.R. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

 

    Al fine di rendere omogenee le modalità di presentazione di tali istanze, la Regione Toscana ha approvato la D.G.R. 119 del 12 febbraio 2018 ed ha predisposto apposita modulistica ad uso dei proponenti, nonché un documento che elenca i contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale, esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997 che riportiamo di seguito:

 

    Contenuti minimi dello Studio di Incidenza Ambientale

(elenco esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato “G” al D.P.R. 357/1997).

 

• dimensioni, entità, superficie occupata dal progetto/intervento o interessata dal piano/programma;

• cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione (es. scavi, consumo di suolo, ecc.);

• fabbisogno in termini di risorse (impiego di acqua, pietre, legname, ecc.);

• emissioni e rifiuti prodotti (smaltimento in terra, acqua, aria);

• esigenze di trasporto;

• durata delle fasi di cantiere, operatività e smantellamento, ecc. (nel caso di

progetti/interventi/attività);

• periodo di attuazione (nel caso di piani/programmi);

• ubicazione all'interno di un sito Natura 2000 oppure distanza dal/i sito/i Natura 2000 e da Parchi Nazionali/Riserve Statali qualora il/i sito/i vi ricada/ricadano in tutto o in parte;

• documentazione fotografica con tavola dei punti di scatto;

• impatti cumulativi con altri progetti/interventi/piani/programmi;

• indicazione delle specie e habitat interessati dal progetto/intervento in base agli elenchi di cui alle schede standard Natura 2000 pertinenti, consultabili e scaricabili al seguente link del Ministero dell'Ambiente: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/;

• verifica del rispetto delle misure di conservazione specifiche del/i sito/i, con esplicito riferimento alla/e relativa/e scheda/e contenuta/e nella D.G.R. n. 644/04, alle D.G.R. n. 454/08 e n. 1223/15 e, se presente, al Piano di Gestione;

• disamina delle criticità e delle possibili incidenze, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, sulle specie, sugli habitat e sugli obiettivi di conservazione del/i sito/i Natura 2000;

• analisi delle possibili interferenze a livello di reti ecologiche/corridoi ecologici con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (D.C.R. n. 37/2015 e relativi allegati, si veda in particolare l'elaborato cartografico “carta della rete ecologica” e l'elaborato tecnico “abachi delle invarianti strutturali” con particolare riferimento all'invariante II “i caratteri ecosistemici dei paesaggi”);

• eventuale dichiarazione di esclusione di incidenza significativa comprensiva di eventuali misure di attenuazione dell'incidenza, se necessarie;

  • eventuale indicazione delle soluzioni progettuali alternative;

  • eventuale indicazione delle misure compensative, se necessarie.

 

Il Sistema Regionale della biodiversità e la Rete Natura 2000

 

    La Rete Natura 2000 costituisce lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano.

    Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali:

 

– Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

– Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

– Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE

 

    In attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale, la Regione Toscana ha definito la propria rete ecologica regionale composta dall'insieme dei ZSC, delle ZPS e di ulteriori aree tutelate chiamate SIR (Siti di Interesse Regionale) e definendolo, nei proprio strumenti di pianificazione e programmazione, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

 

    Le ZSC sono siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 

    

    Le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono previste e regolamentate dalla Direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" (abrogata e sostituita dalla Dir. 2009/147/CE). L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali.

    

    Le caratteristiche ecologiche di ciascuno dei siti Natura 2000 (ZSC e ZPS) sono riportate in specifiche schede Natura 2000 (cosiddetti Formulari Standard Natura 2000) consultabili e scaricabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

    Tali schede rappresentano di fatto la base conoscitiva di riferimento principale per analizzare le potenziali incidenze che (ai sensi degli articoli 88 e 89 della LR 30/2015) un intervento, progetto o piano può avere sulle specie ed habitat per i quali un sito Natura 2000 è stato designato.

 

    I Siti di Interesse Regionale (SIR) sono stati individuati dalla Regione con lo scopo di ampliare il quadro d’azione comunitario tutelando habitat e specie animali e vegetali non contemplati fra quelli da tutelare previsti dalle direttive comunitarie.         Si sostanziano come un’area geograficamente definita che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. 

    Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione.         

    Tutte le aree descritte costituiscono il “Sistema regionale della biodiversità” ai sensi dell'art. 4, comma 1, LR 30/2015. Tale sistema di aree si sovrappone in gran parte con il Sistema delle aree protette (derivante dall'attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 - abrogata e sostituita dalla LR 30/2015).

 

    Nel dettaglio, l’art. 52 della L.R. 30/2015 subordina la realizzazione di interventi, impianti ed opere nelle aree comprese all'interno delle Riserve Naturali regionali al preventivo rilascio di nulla osta della struttura regionale competente. 

    

I successivi artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015 prevedevano che i piani, programmi, progetti, interventi che possano determinare incidenze significative su pSIC o Siti della Rete Natura 2000 siano assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA). 

    L'art. 123 bis della L.R. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di nulla osta e di VIncA relative a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a Verifica di Assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale    

    

Con la Delibera N 13 del 10/01/2022 della giunta della RT, si va ad abrogare le DGR 916/2011 e 119/2018. 

 

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, si va ad esplicitare che il parere di VIncA sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata:
- ha ordinariamente validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Sono fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una diversa durata, in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati; 

- ha validità di pari durata del provvedimento principale nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e nei casi di autorizzazioni ambientali e di piani e programmi pluriennali, indipendentemente dal loro assoggettamento o meno alla procedura integrata di VAS-VIncA ; 

  • il provvedimento di VIncA deve riportare espressamente il relativo periodo di validità; 

  • il termine di 60 giorni, previsto dagli artt. 87 e 88 della l.r. 30/2015 per la conclusione delle procedure di valutazione di incidenza, si applica anche alla procedura di screening di incidenza 

 

Per le nuove procedure di V.Inc.A previste dalla delibera sopra citata si fa riferimento agli allegati da A a F alla delibera stessa.

Nella fattispecie nell’Allegato A – pre-valutazioni, si fa riferimento a tutti i piani/programmi/progetti/interventi/attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della regione toscana, e procedure semplificate di vinca. Rif. paragrafo 2.3 “Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome” delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza. 

 

In particolare, come riportato nell’A punto d) i progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici, di antenne e parabole riceventi sul manto di copertura degli edifici, a condizione che: 

  • gli interventi presentati non costituiscano frazionamento di un unico intervento, che dovrà essere considerato nella sua totalità; 

  • non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche); NB: una ristrutturazione/demolizioni ricostruzione con ammodernamento NON PUO’ PER DEFINIZIONE ADEMPIERE A QUESTO PUNTO.

  • non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, qualora sussistente; 

  • i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria e siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l’esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza); 

  • in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole) i lavori non siano avviati nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 agosto per tutelare i chirotteri e le altre specie di interesse conservazionistico e siano lasciati aperti almeno un terzo dei coppi in gronda, in modo da garantire la presenza di cavità adatte all’insediamento della fauna. In alternativa, in presenza di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciate aperte fessure tra gli elementi del manto di copertura su una superficie minima del 30% della copertura complessiva. 

  • in caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici, la superficie interessata dall'impianto non superi il 50% della superficie della copertura complessiva. 


Questi riportati sono alcuni dei casi riportati in allegato A atti a descrivere la motivazione della Valutazione appropriata nei casi di demolizioni adeguamento e/o frazionamenti.

 

“Esclusione” screening/valutazione appropriata: 

Nel caso in cui i proponenti dei P/P/P/I/A previsti dall’allegato A sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni elencate al paragrafo 2 compilando una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 ed inviarlo all’amministrazione comunale, che è sempre tenuta ad effettuare la verifica di corrispondenza. Gli esiti delle verifiche di corrispondenza sono trasmessi annualmente per informativa all’autorità competente alla VIncA, mediante specifica relazione. 

Il nostro caso non rientra in tale situazione. 

 

Nell’Allegato B – condizioni d’obbligo è riportato l’elenco di eventuali condizioni d’obbligo orientate a mantenere le possibili incidenze sui siti natura 2000 sotto il livello di significatività. Nel livello I: Screening di incidenza, non è specificatamente prevista la redazione di uno studio di incidenza ma il proponente dovrà semplicemente fornire una serie di informazioni da riportare nell’istanza, secondo il modello appositamente predisposto (allegato A) nel quale è riportata anche una esaustiva e dettagliata descrizione del Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività (P/P/P/I/A) da attuare. Importante è che in questa fase preliminare della Valutazione, non si possano utilizzare prescrizioni, soprattutto quando queste si configurano come vere e proprie mitigazioni. Di fatto questa procedura esclude tutti i progetti con seppur minimo impatto/consumo di suolo, aumento pressione antropica etc..

In tal caso infatti si procede con l’avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali. 

 

In particolare i limiti sono definiti dalle Condizioni d'Obbligo (C.O.). elencate nell’allegato B.

Importante: l’Autorità competente valuterà se il P/P/P/I/A, per come è descritto, possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie, habitat o sull’integrità del Sito Natura 2000 oppure se permane un margine di incertezza che non consente di escludere, nella fase di screening, un’incidenza significativa. Parimenti la selezione di tutte o solo parte delle condizioni d’obbligo previste non implica automaticamente che la conclusione del procedimento di screening sia positiva;

 

Alla luce di quanto scritto si prevede per il caso in questione la redazione di Istanza Valutazione Appropriata.

 

Scopo della presente relazione è quindi analizzare l’eventuale incidenza delle azioni nel progetto in oggetto in merito al territorio della zona protetta il quale si presuma possa avere un impatto significativo sull’integrità di habitat e specie, tale da produrre un’incoerenza con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Per questo è stata valutata la possibile incidenza del progetto sull’integrità ambientale degli stessi e sono state valutate le fasi di 

  • Livello I: Screening 

  • Livello II: valutazione appropriata

  • Livello III: valutazione di soluzioni alternative;

  • Livello IV: valutazione delle misure compensative.

 

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